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ADR - Confermate le esenzioni con nota del Ministero del 21/12/2022

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 21/12/2022, ha emanato la nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose anche per gli SPEDITORI.

In accordo con la Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 non sono obbligate alla nomina del Consulente ADR le imprese che effettuano:

  • spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 e del 3.4 ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000),
  • spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).

A seguito di questo chiarimento, non ci sono variazioni significative per le imprese che ritenevano di essere “escluse” dall’obbligo della nomina del consulente ADR, ma suggeriamo di verificare che siano ancora rispettati i limiti sopra riportati.


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