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L’Italia ha recentemente adottato un regolamento rivoluzionario che porrà l’accento sulla tracciabilità dei rifiuti. Conosciuto come Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), renderà obbligatoria la registrazione e la documentazione accurata del percorso dei rifiuti lungo tutta la catena di gestione.

Il regolamento RENTRI con notifica sulla Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 2023, è stato introdotto in Italia come parte degli sforzi per una gestione più efficace e responsabile dei rifiuti. Esso si inserisce all’interno del quadro normativo nazionale e internazionale, compresi gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite.
Dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto (15 giugno prossimo), l’iscrizione al RENTRI è effettuata con le seguenti tempistiche:
a) a decorrere dal diciottesimo mese ed entro i sessanta giorni successivi (15 dicembre 2024), per enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di cinquanta dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali (rientrano perciò in questa fattispecie anche le imprese di autotrasporto operanti nel settore rifiuti);
b) a decorrere dal ventiquattresimo mese (15 giugno 2025) ed entro i sessanta giorni (13 agosto 2025) successivi, per enti o imprese produttori di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di dieci dipendenti;
c) a decorrere dal trentesimo mese (15 dicembre 2025) ed entro i sessanta giorni (14 febbraio 2026) successivi, per tutti i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.



L’obiettivo della norma è quello di fornire alle organizzazioni gli strumenti di base per proteggere il patrimonio delle informazioni
Le aziende certificate a fronte della ISO/IEC 27001:2013 hanno tempo fino al 31 ottobre 2025 per effettuare la transizione. Dato che le modifiche sono di lieve entità e quelle più rilevanti sui controlli sono già note da febbraio 2022, la transizione non risulta complessa. Quindi, anche in questo caso sono forniti tre anni “canonici” di tempo per permettere ad ogni organizzazione di effettuare il passaggio. Si resta comunque in attesa di indicazioni puntuali da parte di Accredia.

Per le organizzazioni che stanno affrontando l’implementazione della nuova norma si raccomanda di utilizzare la nuova versione dello standard.


Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il 21/12/2022, ha emanato la nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose anche per gli SPEDITORI.

In accordo con la Nota MIT prot. 40141 del 21.12.2022 non sono obbligate alla nomina del Consulente ADR le imprese che effettuano:

  • spedizioni in esenzione ai sensi dell’1.1.3.6 e del 3.4 ADR (esenzioni previste dall’art.3 comma 6 lettera a) del D. Lgs. 40/2000),
  • spedizioni occasionali di cui all’art.2 del D.M. 04/07/2000 (massimo di 3 operazioni/mese, 24 operazioni/anno e 180 t/anno).

A seguito di questo chiarimento, non ci sono variazioni significative per le imprese che ritenevano di essere “escluse” dall’obbligo della nomina del consulente ADR, ma suggeriamo di verificare che siano ancora rispettati i limiti sopra riportati.


Tutte le scarpe antinfortunistiche che saranno immesse sul mercato dopo il 30 marzo 2023 dovranno essere certificate secondo la norma e EN ISO 20345:2022. Nonostante ciò, le scarpe antinfortunistiche che sono già presenti sul mercato, e la cui certificazione fa riferimento alla norma precedente, resteranno valide e non dovranno essere certificate nuovamente fino alla data di scadenza della certificazione, anche se successivo al 30 marzo 2023.

Per un certo periodo di tempo, saranno disponibili sul mercato, sia i prodotti certificati secondo la nuova norma sia quelli certificati con la vecchia.


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